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Statuto
dell’associazione
A.I.S.O.
“Associazione Italiana Studi sulle Origini - associazione di promozione
sociale”
Art.
1 - È
costituita l’associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge
383/2000, denominata: A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini
- associazione di promozione sociale” (in breve “A.I.S.O. associazione
di promozione sociale)
L’associazione
è laica, apartitica, apolitica, di ispirazione cristiana ma non legata ad
alcuna istituzione religiosa, con durata illimitata e senza scopo di lucro,
regolata a norma del titolo II CAP III, art. 36 e seguenti del Codice Civile
nonché dal seguente statuto.
Art.
2 -
L’associazione A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini -
associazione di promozione sociale” ha i seguenti scopi:
-
diffondere la cultura cristiana che ha alla base l’idea di un Dio
trascendente creatore di tutte le cose sia inanimate (materia), sia animate
(vita);
-
diffondere gli studi fatti in campo scientifico che vedono nelle leggi che
regolano il mondo e l’universo, un Disegno Intelligente (“Intelligent
Design”);
-
informare l’opinione pubblica italiana che l’evoluzionismo, nelle sue
varie forme, non è scienza, bensì è un’ipotesi a sfondo filosofico;
-
proporre e difendere, nell’ambito delle chiese cristiane, non solo
l’idea di un Dio Creatore, ma di un Creatore così come è descritto nella
Bibbia in generale e nella Genesi in particolare, senza che esigenze
esterne, di tipo filosofico, stravolgano il significato e la sensibilità
del testo biblico;
-
dialogare con la società civile, tramite tutti mezzi di informazione, sui
grandi temi della vita e dell’esistenza umana: ciò nel rispetto delle
persone e delle idee;
-
sponsorizzare e promuovere studi, conferenze e congressi sul concetto di
creazione e di Disegno Intelligente;
-
divulgare nelle scuole pubbliche e private il predetto messaggio
creazionista che viene da un mondo scientifico sempre più accreditato,
formato da credenti in un Dio Creatore e ciò non in antagonismo
all’ipotesi evoluzionista, ma come una seria alternativa a questa, per una
informazione pluralista al mondo giovanile, che può portare a scelte
diverse da quelle materialiste e atee;
-
creare una redazione formata da persone qualificate e una commissione
scientifica per la pubblicazione degli articoli e di testi idonei per il
raggiungimento degli scopi istituzionali;
-
dotare l’associazione di strumenti informatici adeguati per un lavoro
efficace di studio e assistenza agli utenti;
-
disporre di una finestra informatica (sito internet) sempre più qualificata
e trasparente a sostegno dell’ipotesi creazionista;
Art.
3 -
L’associazione A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini -
associazione di promozione sociale”, per il raggiungimento dei suoi scopi,
intende promuovere e organizzare varie attività e dotarsi di idonei
strumenti e precisamente:
-
creare una biblioteca idonea per disporre di testi, sia italiani che esteri,
che espongano gli studi più avanzati nelle varie materie scientifiche, per
il raggiungimento degli scopi predetti;
-
promuovere attività culturali propriamente dette come convegni, conferenze,
dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, ecc.;
-
organizzare attività di formazione e informazione come corsi per educatori,
insegnanti, operatori sociali e genitori;
-
realizzare attività editoriale, cioè pubblicazione sul sito internet
dell’associazione e su carta di articoli riguardanti il Disegno
Intelligente, gli studi e ricerche compiute dalla commissione
scientifica dell’associazione, gli atti di convegni e seminari, ecc.
Art.
4 -
L’associazione A.I.S.O. “Associazione Italiana Studi sulle Origini -
associazione di promozione sociale” è aperta a tutti coloro che,
interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono
lo spirito e gli ideali.
I
soci si dividono nelle seguenti categorie:
-
soci fondatori;
-
soci ordinari ;
-
soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera
determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero
economico, alla costituzione e allo sviluppo dell’associazione. Tali soci
hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote fisse
annuali.
La
quota associativa deve essere versata sia dai soci fondatori, che dai soci
ordinari e in caso contrario si perde la qualifica di socio. La quota
non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non è soggetta a rivalutazione; può essere modificata solo
dall’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.
5 -
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su
domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci.
Contro
il rifiuto di ammissione può essere presentato ricorso al Collegio dei
Probiviri entro 30 giorni.
Art.
6 - Tutti i
soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
dell’associazione.
I
soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro
trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Art.
7 - Tutti i
soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso
neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci
possono farsi rappresentare da altri soci. Ciascun socio può rappresentare
un solo associato.
Art.
8 - Le risorse
economiche dell’associazione sono costituite da:
-
quota associativa;
-
sito web con dominio registrato www.creazionismo.org, acquistato con
contratto firmato in data 09/05/2001 con Asset Web Advisors srl;
-
testata denominata “Eco Creazionista” registrata presso il Tribunale di
Monza al n.1540 il 17/11/2001;
-
beni mobili e immobili;
-
contributi;
-
donazioni e lasciti;
-
rimborsi;
-
attività marginali connesse di carattere commerciale e produttivo;
-
ogni altro tipo di entrate;
La
quota associativa per il primo anno è fissata in euro 110,00
(centodieci/00). Tale quota può essere versata su proposta di un membro del
Consiglio Direttivo e approvato dal Consiglio Direttivo
con ratifica nella prima assemblea ordinaria convocata.
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota annuale e da eventuali
contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina
l’ammontare.
Le
elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal
Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia
con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I
proventi derivanti da attività connesse commerciali o produttive sono
inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea
delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in
armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
È
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.
9 -
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Il
Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo.
Il
bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di Giugno.
Esso
deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni
precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art.
10 - Gli
organi dell’associazione sono:
-
l’assemblea dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente e Vicepresidente;
-
il segretario-tesoriere;
-
il Collegio dei Revisori;
-
il Collegio dei Probiviri;
Art.
11 -
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto
ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da
tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando
sia necessaria o sia richiesta da Consiglio Direttivo o da almeno un decimo
degli associati.
In
prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei
presenti, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
L’assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
La
convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede e
inviato per posta ordinaria, sms, e-mail, fax, etc., almeno 15 giorni prima
della data dell’assemblea.
Delle
delibere assembleari deve essere data pubblicità via internet e dando a
tutti i soci la possibilità di consultare i verbali presso la sede
dell’associazione o di richiederne copia via posta con spese a carico del
destinatario.
Art.
12 -
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il
segretario-tesoriere, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
-
approvare il bilancio preventivo e consuntivo preparato dal
segretario-tesoriere;
-
approvare i regolamenti interni;
-
ratificare l’importo della quota associativa stabilita dal Consiglio
Direttivo ed approvare eventuali contributi straordinari.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto. Per l’eventuale
scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole dei ¾ (tre
quarti) degli associati.
Le
delibere dell’assemblea vengono fatte risultare da apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Il
presidente dell’assemblea è il presidente del Consiglio Direttivo o, in
sua assenza, il vicepresidente, o la persona designata dai presenti.
I
verbali dell’assemblea vanno trascritti su apposito registro secondo il
dettato dell’art. 2219 del Codice Civile.
Art.
13 - Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette
membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e non può essere un
numero pari. Il numero sarà determinato dall’assemblea all’atto della
nomina.
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti
almeno tre membri.
I
membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e
durano in carica 3 anni.
I
membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’assemblea con
la maggioranza di 2/3 dei soci intervenuti, per giusta causa. Costituiscono
giusta causa di revoca:
-
attività incoerente per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
-
cattiva amministrazione del patrimonio dell’associazione;
-
appropriazione indebita.
Il
Consiglio Direttivo può chiamare uno dei suoi membri a svolgere
un’attività lavorativa non dipendente, dietro compenso, al di fuori dei
compiti istituzionali.
Art.
14 - Il
Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione
“A.I.S.O.”. Si riunisce in media 2 volte all’anno. Il Consiglio è
convocato da:
-
il presidente;
-
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-
da almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata e scritta.
Il
Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
E’
considerat gestione ordinaria:
-
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-
formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
-
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa
e di entrata relative all’anno solare;
-
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole
voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio
annuale successivo;
-
approva la variazione della quota annuale e la richiesta di contributi
straordinari per il raggiungimento di un preciso obiettivo;
Le
riunioni del Consiglio Direttivo deliberano con la maggioranza dei presenti,
e le sue decisioni vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal
Presidente dell’associazione e dal segretario della riunione.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,
nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali
presupposti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si
trova il presidente.
Art.
15 - Il
presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante
dell’associazione a tutti gli effetti.
Egli
convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti
correnti bancari e postali, procedere agli incassi, stipulare contratti di
leasing, acquistare beni mobili compresi automezzi, vendere beni mobili
dell’associazione, effettuare operazioni finanziarie, stipulare contratti
di ogni tipo per la gestione dell’associazione, accettare eredità e
donazioni. Per l’acquisto e la vendita di beni immobili, è necessaria la
preventiva autorizzazione del consiglio direttivo.
Il
presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di
attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In
caso di assenza o impedimento, il presidente viene in tutto sostituito dal
vicepresidente.
Art.
16 - Il
Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea e
durano in carica 3 anni. Non possono essere membri del Collegio dei Revisori
i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori verifica
periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
La
nomina dei Revisori è prevista soltanto nel caso in cui i proventi
dell’associazione siano superiori a 30.000,00 euro.
I
membri del Collegio nominano nel loro ambito il presidente.
Art.
17 -
L’assemblea nomina un Collegio dei Probiviri, composta da tre a cinque
membri, che ha le seguenti competenze:
-
sorveglia sull’effettivo perseguimento delle finalità associative, come
definite dallo statuto e dai bilanci preventivi annualmente approvati;
-
vigila sulla condotta degli associati, in particolare sulla osservanza delle
regole deontologiche e comportamentali che è necessario siano rispettate
affinché il singolo associato non nuoccia all’associazione, sia sul piano
morale e dell’immagine, sia sul piano economico;
-
in caso di dissidi fra associati o fra l’associazione e alcuni suoi
associati, propone (anche senza che vi sia impulso di parte) una
composizione amichevole della controversia, onde evitare che si debba
ricorrere ad un procedimento giudiziario, ove la competenza del giudice sia
inderogabile. La proposta di composizione amichevole della controversia non
è vincolante per le parti in lite, a meno che non venga accettata per
iscritto da entrambe.
Art.
18 - Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad
associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge
23.12.96, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
19 - Tutte le
cariche elettive sono gratuite e su base volontaria.
Ai
soci e ai membri del Consiglio Direttivo compete solo il rimborso delle
spese varie regolarmente documentate, tranne quanto previsto all’ art.13
riguardo a particolari compiti
di lavoro svolti su richiesta del Consiglio Direttivo.
Art.
20 - Per
quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti
in materia.
Cinisello
Balsamo, 16 aprile 2004
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